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Statuto

(atto 7 giugno 2012 notaio dott.ssa Eleonora Capozzi in Roma rep. n. 8574 racc. n. 4777)


Con le modifiche deliberate dal Consiglio Nazionale il 23 luglio 2014 e, in seconda lettura, il 16 aprile 2015


Con le modifiche deliberate dal Consiglio Nazionale il 04 ottobre 2016 e, in seconda lettura, il 06 dicembre 2016


Con le modifiche deliberate dal Consiglio Nazionale il 27 settembre 2018 e, in seconda lettura, il 29 novembre 2018

CAPO I
NATURA – DURATA - STRUTTURA - FINALITÀ

ART.1

  1. 1.    E’ costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata “AIR ITALIA – AGENTI IMMOBILIARI RIUNITI”, in breve anche semplicemente “AIR”. L’Associazione, di seguito indicata in forma abbreviata AIR o Associazione, è un’associazione autonoma, indipendente ed apartitica, senza scopo di lucro e di durata illimitata.
    2.    Può aderire a confederazioni, enti, associazioni e società, anche internazionali, che abbiano finalità analoghe e/o complementari alle proprie.
    3.    E’ assolutamente esclusa qualsiasi attività politica e/o confessionale.
    4.    Ad essa possono iscriversi con la qualifica di:
    a)    “soci ordinari” gli agenti immobiliari e mandatari a titolo oneroso, esercenti l’attività professionale e regolarmente abilitati e gli agenti immobiliari titolari e legali rappresentanti di Società regolarmente iscritte o dipendenti di Imprese o Società regolarmente iscritte;
    b)    “soci aderenti”, le persone fisiche o giuridiche che sono in qualsiasi modo in relazione con il settore della mediazione immobiliare, mediazione creditizia o la cui collaborazione può essere considerata utile per l’Associazione, nonché altre associazioni di categoria o sindacali e federazioni di associazioni, del settore o non;
    c)     “soci sostenitori” le persone fisiche o giuridiche che desiderino contribuire tangibilmente allo sviluppo dell’Associazione.
    5.    La Associazione si articola in Collegi Provinciali.
    6.    I Collegi Provinciali operano nel rispetto dello Statuto con obbligo di rendiconto tramite invio dei verbali di ogni assemblea e di ogni consiglio, nonché dei bilanci preventivi e consuntivi, ai competenti organi statutariamente previsti.

 

ART.2

1. La AIR nell’interesse generale e collettivo degli associati rappresentati ha per scopi:
a)    riunire nel proprio ambito gli agenti immobiliari, mediatori creditizi e consulenti del credito che, per la loro formazione, la loro capacità, la loro onorabilità presentano, nell’esercizio della loro attività, ogni garanzia di onestà e di competenza in materia di intermediazione, consulenza e valutazione immobiliare;
b)    difendere gli interessi morali e professionali degli associati, sia sul piano individuale che su quello collettivo;
c)    accreditare l’associazione nei vari organismi comunali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali i cui scopi e compiti siano attinenti con gli interessi dei propri associati;
d)    organizzare, coordinare e sponsorizzare corsi professionali ed attività in senso lato con scopi formativi professionali;
e)    promuovere, organizzare e coordinare convegni, congressi, fiere e manifestazioni di interesse della categoria;
f)    fornire servizi di segreteria ed assistenza informativa anche con personale proprio;
g)    effettuare studi e ricerche, anche mediante risorse professionali esterne, connessi con la professione dell'agente immobiliare con tutto quanto lo circonda come amministrazione condominiale, l’edilizia, l’urbanistica, la politica del territorio, la consulenza finanziaria, la gestione immobiliare e tutta la normativa con la giurisprudenza relativa; 
h)    svolgere attività per promuovere, favorire e gestire convenzioni e formule contrattuali con fornitori e altre categorie imprenditoriali e/o Enti che possano interessare gli associati e/o i loro clienti;
i)    promuovere e/o stipulare con i fornitori accordi quadro e/o lettere di intenti con oggetto beni, prodotti e servizi rientranti nella gamma e nelle finalità di cui al presente articolo;
j)    designare e nominare i propri rappresentanti in tutti gli enti e organismi ai quali essa abbia interesse di partecipare; 
k)    comporre, stampare, pubblicare, distribuire moduli, sistemi anche informatici, manuali, prontuari, borsini immobiliari, pubblicazioni di settore e comunque tutto quanto è destinato nelle forme più ampie ad essere utilizzato dagli associati aderenti delle diverse categorie professionali;
l)    costituire una banca dati informatica da veicolare eventualmente anche su Web alla quale gli aderenti potranno fornire dati, onde operare verso il pubblico con la promozione delle offerte immobiliari dei consorziati e di terzi;
m)    e quant’altro è finalizzato al miglioramento della professione dell’agente immobiliare.

 

ART.3

 

1. La AIR si propone altresì di curare l’immagine pubblica dei propri aderenti e a tal fine deposita, nelle forme di legge, un marchio di riconoscimento che i suoi organi utilizzeranno in tutte le loro comunicazioni e che anche i singoli iscritti potranno utilizzare fino a quando non contravvengano agli obblighi a loro carico previsti dal presente statuto.
2. È fatto divieto di utilizzare il marchio “AIR Italia” per la denominazione di consorzi, società o gruppi senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale, questi, qualora si costituissero, potranno solo aggiungere alla loro denominazione le parole “tra associati alla AIR Italia”.
3. L’uso del marchio AIR Italia è consentito secondo le modalità fissate nel presente statuto e secondo le disposizioni che il Consiglio Nazionale vorrà definire.

 
CAPO II
AMMISSIONI, REQUISITI, MODALITÀ SOCI ORDINARI – SOCI ADERENTI – SOCI SOSTENITORI - SOCI ONORARI

 

ART.4

  1. 1.    Possono essere ammessi a far parte della AIR, le persone fisiche esercenti la professione di agenti immobiliari, mandatari a titolo oneroso e ogni altra attività consentita dalla legge 39/1989 e successive modifiche e integrazioni; e quali soci aderenti i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziarie di cui al D.Lgs. 141/2010.
    2.    Gli interessati, dovranno presentare domanda di iscrizione al Presidente del Consiglio Provinciale o, ove non costituito, alla Segreteria Nazionale che la invierà al Consiglio Direttivo Nazionale.
    3.    La domanda dovrà essere presentata alla provincia nella quale l’interessato svolge prevalentemente l’attività professionale.
    4.    Unitamente alla domanda d’iscrizione dovranno essere allegati: 
    •    certificato d'iscrizione al REA dell’agente o dell’impresa di cui l’agente sia titolare o legale rappresentante; o comunque l'attestazione prevista per legge per l'esercizio dell'attività professionale.
    •    certificato attribuzione partita IVA e/o attestazione di dipendenza da agenzie immobiliari;
    •    dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Codice Deontologico AIR;
    •    versamento delle quote associative;
    •    attestazione di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per la permanenza nel ruolo di cui alla legge 39/1989 e dal D.P.R. 28/7/2000 n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
    •    fotocopia di documento d’identità in corso di validità (per i soci persone fisiche, o del legale rappresentante per i soci aderenti o sostenitori);
    •    due fotografie (per i soci ordinari, o del legale rappresentante per i soci aderenti o sostenitori).
    5.    Possono essere ammesse a far parte dell’Associazione, quali soci onorari, persone fisiche, giuridiche e fondazioni, che si sono particolarmente distinte nel o per il settore immobiliare, su proposta di un associato e delibera di ammissione del Consiglio Nazionale.
    6.    I soci onorari sono esenti dal versamento delle quote associative, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire alcuna carica associativa.
    7.    L’ammissione dei soci ordinari è decisa dal Consiglio Provinciale o, in mancanza di questo dal Consiglio Direttivo Nazionale, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda, con deliberazione assunta a scrutinio segreto, a maggioranza dei presenti, ove trattasi di organi collegiali. Nel caso in cui la domanda sia respinta, l’Organo dell’Associazione che la ha ricevuta dovrà comunicarlo senza ritardo all’interessato senza entrare nel merito delle motivazioni.
    8.    L’iscrizione si intende valida per l’anno solare in cui è stata deliberata l’ammissione e si rinnova annualmente in modo automatico, salvo dimissioni da comunicarsi per iscritto, con lettera raccomandata o PEC, rispettivamente al Presidente Provinciale o al Segretario Nazionale entro il 30 settembre. La domanda presentata dopo il 1° ottobre, se accolta, dà diritto all’iscrizione per l’anno in corso e per l’anno successivo. Per le domande presentate dopo il 30 giugno e solo per il primo anno d’iscrizione, è facoltà del Consiglio Nazionale determinare una quota inferiore.

 

ART. 5

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOSPENSIONE CAUTELARE
  1. 1.    La qualità di associato si perde: per morte o fallimento dell’associato o per cessazione della sua attività o per la perdita dei requisiti, per dimissioni, espulsione, morosità. In caso di perdita della qualità di associato per i suddetti motivi la quota associativa versata non sarà restituita.
    2.    L’espulsione - nel caso di violazione dei successivi artt. 7 e 8 e per fatti gravemente lesivi dell’immagine nonché degli interessi della Associazione - può essere deliberata esclusivamente dal Collegio dei Probiviri su richiesta del Consiglio Provinciale o del Presidente Nazionale. L’azione disciplinare sarà improcedibile decorso un anno dalla conoscenza del fatto addebitabile senza che sia stata iniziata l’inchiesta disciplinare ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
    3.    Nel rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa, il Collegio dei Probiviri provvederà a formulare e comunicare la contestazione all’associato fissando allo stesso un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, per il deposito di note e documenti a difesa. Il termine è da intendersi perentorio. Dal momento in cui all’associato sia stata comunicata (con lettera raccomandata a.r., PEC o altro mezzo idoneo) la contestazione dell’addebito si intende iniziata l’inchiesta disciplinare.
    4.    Ove l’associato sottoposto al provvedimento disciplinare nel termine concessogli per il deposito delle difese, chieda di essere ascoltato personalmente dovrà essere convocato in apposita udienza collegiale e potrà essere assistito da un difensore, individuato anche nella persona di altro associato.
    5.    Ove manchi la richiesta di essere ascoltato personalmente il Collegio, a sua discrezione, potrà convocare l’associato per ascoltarlo personalmente, convocare testimoni, assumere informazioni e svolgere tutte le attività utili all’istruttoria.
    6.    Il Collegio dei Probiviri dovrà esaurire l’istruttoria ed emettere la decisione entro 90 (novanta) giorni dall’inizio dell’inchiesta disciplinare; tale termine potrà motivatamente essere prorogato per una sola volta ma per non più di ulteriori 30 (trenta) giorni.
    7.    Il provvedimento disciplinare ha efficacia immediata ed è inappellabile.
    8.    Emesso il provvedimento lo stesso, senza ritardo, dovrà essere comunicato all’associato.
    9.    Del procedimento di espulsione viene data notizia da parte del Segretario Nazionale sul sito web dell’Associazione e con comunicazione inviata a tutti gli Associati. L’estromissione per morosità è pronunciata quando la morosità si sia protratta sino al 31 gennaio dell’anno in corso e l’associato, invitato a sanarla, non vi abbia provveduto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione del sollecito. In ogni caso il provvedimento viene notificato all’interessato dal Segretario Nazionale, su proposta del Tesoriere Nazionale o del Presidente Provinciale di riferimento. L’associato è altresì estromesso per morosità anche senza l’invio di formale sollecito qualora entro il 30 settembre il medesimo non abbia provveduto a sanare la propria posizione dell’anno in corso. 
    10.    Il Presidente del Consiglio Provinciale o il Presidente Nazionale - a seconda delle rispettive competenze -, per fatti gravemente lesivi dell’immagine nonché degli interessi della AIR, in via cautelare e in attesa di accertamenti, potranno deliberare la immediata sospensione dell’associato per un tempo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il provvedimento cautelare perderà efficacia ove prima dello spirare del termine di sospensione intervenga la decisione del Collegio dei Probiviri.
    11.    L’espulsione per morosità è pronunciata quando la morosità si sia protratta sino al 31 MARZO dell’anno in corso e l’associato, invitato a sanarla, non vi abbia provveduto nel termine di gg.30 (trenta) dalla ricezione del sollecito. In ogni caso il provvedimento viene notificato all’interessato dal Segretario Nazionale su proposta del Tesoriere Nazionale e/o del Presidente Provinciale di riferimento. Dal 1° di ottobre l’espulsione è automatica. 

 

ART. 6

1.    Gli associati hanno diritto di partecipare nelle forme statutarie all’attività dell’Associazione, nonché di chiedere pareri e suggerimenti, ed hanno il dovere morale di partecipare all’Assemblea annuale provinciale.
2.    Hanno altresì diritto di utilizzare il marchio “AIR Italia” solo per dichiararsi aderenti/associati alla Associazione.

 

ART. 7

  1. Gli associati sono obbligati ad uniformarsi alle delibere assunte dagli Organi della Associazione e a rispettare tutte le norme statutarie, e sono obbligati, altresì, ad osservare il Codice Deontologico Professionale, al quale deve essere uniformata l’attività di ogni iscritto, e il cui testo fa parte integrante del presente Statuto e viene ad esso allegato sotto la lettera “A”, e ad attenersi a quanto disposto dalla Norma Europea UNI EN 15733, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce i requisiti per i servizi resi dagli agenti immobiliari.
    2.    Gli associati rispondono in via oggettiva, nei confronti dell’Associazione, dei comportamenti non conformi a quanto previsto dal precedente comma 1) anche dei propri collaboratori, dipendenti e soci.

ART. 8

1.    Gli associati assumono l’obbligo di prestarsi gratuitamente per il compimento delle attività connesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e a corrispondere le quote associative, salva la possibilità per il Consiglio Direttivo di deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, la corresponsione di rimborsi spese, compatibilmente con la situazione di bilancio, purché si tratti di attività che siano contemplate dallo Statuto o che siano state richieste dai competenti Organi statutari.
2.    La deliberazione di eventuali gettoni di presenza compete al Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo.
3.    I Collegi Provinciali possono deliberare contributi associativi straordinari a carico degli associati del loro territorio, purché siano finalizzati ad investimenti e attività in ambito locale. Il mancato pagamento di detti contributi comporta l’espulsione dell’associato per morosità.

CAPO III
GLI ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 9

GLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE SONO:
•    L’ASSEMBLEA NAZIONALE
•    L’ASSEMBLEA PROVINCIALE
•    IL CONSIGLIO PROVINCIALE
•    IL PRESIDENTE PROVINCIALE
•    IL VICE PRESIDENTE PROVINCIALE VICARIO
•    IL SEGRETARIO PROVINCIALE
•    IL CONSIGLIO NAZIONALE
•    IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
•    IL PRESIDENTE NAZIONALE
•    IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE VICARIO
•    IL SEGRETARIO NAZIONALE
•    IL TESORIERE NAZIONALE
•    I PAST PRESIDENTS NAZIONALI
•    IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
•    IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

 

CAPO IV
GLI ORGANI PROVINCIALI

 

ART. 10

1.    In ogni Provincia in cui siano presenti almeno sette iscritti sarà costituito un Collegio Provinciale che elegge un Consiglio Provinciale.
2.    Nelle Provincie ove non sia ancora costituito il Collegio Provinciale, potrà essere nominato un Referente Zonale, di nomina del Consiglio Direttivo Nazionale, con compiti di promozione e di sviluppo dell’attività sul territorio, concordate con il Presidente Nazionale.

 

ART. 11

1.    L’assemblea degli iscritti della Provincia si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte nell’anno, una entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
2.    L’assemblea si riunisce in seduta straordinaria quando lo ritenga necessario il Consiglio Provinciale a maggioranza di voti dei presenti o anche su richiesta, fatta da almeno un terzo degli iscritti della Provincia, indirizzata al Presidente Provinciale.
3.    Il Segretario Nazionale o il Presidente Nazionale, possono richiedere in qualunque momento al Presidente Provinciale la convocazione di un’assemblea provinciale su specifici argomenti. In questo caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 7 (sette) giorni e tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione con obbligo del Presidente Provinciale di trasmettere l’avviso di convocazione al Segretario Nazionale e al Presidente Nazionale.
4.    Decorsi 7 (sette) giorni dalla richiesta, ove il Presidente Provinciale non provveda alla convocazione il Segretario Nazionale o il Presidente Nazionale possono procedere personalmente alla convocazione, sempre nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all’art. 13.

 

ART. 12

1.    Il Consiglio Provinciale è formato dai Consiglieri Provinciali eletti ai sensi dell’art. 18, fra i quali il Consiglio elegge, secondo le stesse modalità previste dall’art. 16, il Presidente Provinciale, il Vice Presidente Provinciale vicario e il Segretario Provinciale.
2.    Non possono assumere cariche in ciascun Consiglio Provinciale più di un affiliato e/o affiliante in reti di franchising o più di un socio operante nella medesima società d’intermediazione, con esclusione di consorzi, società o gruppi espressamente autorizzati dal Consiglio Nazionale.

 

ART. 13

1.    L’Assemblea Provinciale è convocata per la prima volta dal Segretario Nazionale e quindi in seguito dal Presidente Provinciale a mezzo di comunicazione trasmessa con la modalità ritenuta più consona e idonea allo scopo (raccomandata a.r., telefax, e-mail, ecc.) da recapitarsi agli iscritti almeno 7 (sette) giorni solari prima della data fissata e deve essere inviata contemporaneamente anche al Presidente Nazionale.
2.    L’avviso di convocazione deve indicare giorno, ora e luogo della riunione, nonché l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3.    Il Presidente Provinciale successivamente senza ritardo e comunque nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dall’assemblea, deve trasmettere al Segretario Nazionale copia del processo verbale delle delibere assembleari.
4.    I verbali aventi ad oggetto l’approvazione dei bilanci ed i bilanci medesimi dovranno essere trasmessi nel termine di cui al comma precedente al Segretario Nazionale.

 

ART. 14

1.    Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti gli iscritti, ma a partire dal 31 marzo, solo quelli in regola con il versamento delle quote.

 

ART. 15

​1.    L’assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto a partecipare.
2.    L’Assemblea si riunisce validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
3.    L’Assemblea delibera a maggioranza.
4.    Di ogni Assemblea è redatto un processo verbale, sottoscritto dal Presidente Provinciale e dal Segretario Provinciale. Copia del verbale deve essere trasmessa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni, a cura del Presidente Provinciale, al Segretario Nazionale e al Presidente Nazionale. Per la stesura del verbale ci si dovrà avvalere di un sistema di registrazione. La conservazione dei file dovrà avvenire a cura del Segretario Provinciale fino 90 (novanta) giorni dall’approvazione del verbale. Il verbale viene redatto in sintesi e pertanto non contiene argomenti ripetitivi e/o discussioni interlocutorie. In caso di integrazioni, rettifiche e/o contestazioni si potrà confrontare il testo del verbale con la registrazione. 
5.    Nel caso in cui il Presidente Provinciale, senza giustificato motivo, non provveda a quanto previsto dal comma precedente, il Segretario Nazionale, o il Presidente Nazionale, provvederà a richiamare ufficialmente il Presidente Provinciale con comunicazione da inviarsi anche a tutti i Consiglieri Provinciali, invitandolo alla trasmissione dei verbali nel termine di 7 (sette) giorni sotto pena di decadenza dalla carica.
6.    Nel caso in cui il Presidente Provinciale non adempia a quanto richiestogli, salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari del caso nei suoi confronti, il Consiglio Direttivo vagliata la questione, né delibererà la decadenza dalla carica.
7.    Nel caso di cui al comma precedente il Consiglio Provinciale provvederà all’elezione del nuovo Presidente con espresso divieto di rielezione del Presidente decaduto per il periodo immediatamente successivo.

 

ART. 16

​1.    L’Assemblea procede alle votazioni per alzata di mano.
2.    Il numero degli astenuti non viene calcolato agli effetti della votazione.
3.    Le votazioni che hanno ad oggetto la elezione a cariche sociali e questioni relative a persone, iscritti e non, si svolgono a scrutinio segreto.
4.    Nelle votazioni aventi ad oggetto nomine, incarichi, cariche sociali, a parità di voti risulterà eletto il più anziano di iscrizione alla AIR.
5.    Le votazioni devono svolgersi a scrutinio segreto ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli intervenuti all’Assemblea.
6.    Nelle Assemblee Provinciali non sono ammesse deleghe.

 

ART. 17

L’ASSEMBLEA ORDINARIA:


1.    Elegge i Consiglieri Provinciali.
2.    Discute e delibera sulle attività e i programmi del Consiglio Provinciale.
3.    Nell’ambito della propria autonomia amministrativa e fiscale approva il bilancio consuntivo e preventivo.
4.    Determina, su proposta del Consiglio Provinciale, e tenendo conto delle indicazioni del Consiglio Nazionale, la misura di eventuali contributi straordinari rispetto alla quota di iscrizione fissata in sede nazionale.
5.    Designa i Delegati effettivi e supplenti all’Assemblea Nazionale.
6.    Il Presidente Provinciale e il Segretario Provinciale non possono votare sul bilancio consuntivo e non si considerano ai fini delle maggioranze previste.

 

ART. 18

​1.    Il CONSIGLIO PROVINCIALE è composto in misura di un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) consiglieri, determinato dalla delibera dell’assemblea e con le modalità previste all’art. 16 e dura in carica 3 (tre) anni.
2.    Il Consiglio Provinciale, nella sua prima seduta, convocata, entro 30 (trenta) giorni dallo svolgimento dell’Assemblea, dal Presidente Regionale e, ove questo manchi, dal Segretario Nazionale, secondo le modalità previste all’art. 30, elegge al suo interno e con le stesse modalità di cui all’art. 16, il Presidente Provinciale, il Vice Presidente Provinciale Vicario e il Segretario Provinciale che durano in carica, come il Consiglio stesso, 3 (tre) anni.
3.    I Consigli Provinciali dovranno essere rinnovati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla chiusura dell’Assemblea Nazionale.
4.    Il Segretario Provinciale svolge anche le funzioni di Tesoriere.
5.    Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il Presidente, il Vice Presidente o il Segretario Provinciale venissero a mancare, gli eletti in loro sostituzione dureranno nella carica fino al completamento del mandato del Consiglio Provinciale.
6.    Il Consiglio Provinciale potrà conferire deleghe, agli stessi consiglieri o ad associati non facenti parte del Consiglio Provinciale, per lo svolgimento di particolari attività settoriali.
7.    Non può essere eletto ad assumere cariche in ciascun Consiglio Provinciale più di un affiliato e/o affiliante in reti di franchising, più di un iscritto ad altre associazioni, più di un socio operante nella medesima società di intermediazione, con esclusione di consorzi, società o gruppi espressamente autorizzati dal Consiglio Nazionale.
8.    Nel caso di elezione di più affiliati e/o affilianti, più di un iscritto ad altre associazioni o di più di un socio operante nella medesima società, farà parte del Consiglio Provinciale colui che avrà riportato il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di iscrizione alla Associazione.

 

ART. 19

Il Consiglio Provinciale, oltre a svolgere gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto:
a.    Attua gli indirizzi generali delineati dall’Assemblea Nazionale, dal Consiglio Nazionale;
b.    Promuove autonomamente in sede locale, nell’ambito dei suddetti indirizzi generali, iniziative per il raggiungimento degli scopi associativi;
c.    Conferisce delega agli stessi Consiglieri o altri associati nei settori cultura e formazione, turistico, estero, comunicazione, editoria e informatica;
d.    Predispone la relazione annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti;
e.    Dà esecuzione alle delibere assembleari;
f.    Delibera sulla richiesta di nuove iscrizioni;
g.    Provvede, secondo la gravità delle violazioni accertate, all’ammonizione, censura, sospensione e a richiedere al Collegio dei Probiviri l’espulsione degli iscritti, nel rispetto di quanto previsto all’art. 5;
h.    Il Consiglio Provinciale provvede al compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione e di quelli di straordinaria amministrazione non riservati all’Assemblea;
i.    Nomina Commissioni di studio e di lavoro per problemi tecnici, legali e tributari. Tali Commissioni possono collaborare fra loro ed eventualmente, su espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale, con altre similari non espresse dall’Associazione;
j.    Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla chiusura dell’Assemblea Nazionale, nomina i consiglieri nazionali in ragione di un consigliere ogni 40 iscritti (art. 23), secondo le stesse modalità previste all’art. 16.
k.    Designa i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organizzazioni locali a cui la AIR sia interessata a partecipare per il perseguimento dei propri fini;
l.    Fornisce mozioni ed istanze al Segretario Nazionale affinché lo stesso le sottoponga al Consiglio Direttivo.

 

ART. 20

​1.    Il Presidente Provinciale convoca, almeno 90 (novanta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale, un’Assemblea Provinciale con all’ordine del giorno la nomina dei Delegati Provinciali effettivi e supplenti che potranno partecipare con diritto di voto all’Assemblea Nazionale.
2.    La nomina dei Delegati Provinciali avverrà nella misura massima di 100 (cento) unità in rappresentanza di tutti i Collegi Provinciali AIR. I delegati saranno quantificati proporzionalmente fra il numero dei soci ordinari, garantendo almeno un delegato per ogni Collegio Provinciale costituito. Possono svolgere le funzioni di Delegato anche i Consiglieri Nazionali uscenti in tal caso ciascun Delegato esprimerà tanti voti pari al numero degli associati che rappresenta oltre al suo.
3.    Per ogni Delegato effettivo dovrà essere nominato un Delegato supplente, che parteciperà all’Assemblea Nazionale nel caso di indisponibilità del Delegato effettivo.
4.    L’indisponibilità del Delegato effettivo si manifesta con espressa dichiarazione dell’interessato o con la sua assenza al momento dell’inizio dei lavori congressuali.
5.    Il Segretario Provinciale dovrà inviare alla Segreteria Nazionale copia del verbale relativo alla nomina dei delegati nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale.

 

ART. 21

​1.    Il Consiglio Provinciale si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni 90 (novanta) giorni e in via straordinaria quando lo ritenga necessario il Presidente Provinciale o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
2.    L’avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente Provinciale, deve essere recapitato ai destinatari a mezzo di comunicazione trasmessa con la modalità ritenuta più consona (raccomandata a.r., telefax, e-mail, ecc.), almeno 7 (sette) giorni solari prima della data fissata per le riunioni ordinarie e almeno 5 (cinque) giorni solari prima della data fissata per le riunioni straordinarie. Deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l’ordine del giorno.
3.    Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
4.    Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente Provinciale o di chi ne fa le veci.
5.    Delle riunioni è redatto un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Provinciale. Per la stesura del verbale ci si potrà avvalere di un sistema di registrazione. La conservazione dei file dovrà avvenire a cura del Segretario Provinciale fino 90 (novanta) giorni dall’approvazione del verbale. In caso di integrazioni, rettifiche e/o contestazioni si potrà confrontare il testo del verbale con la registrazione.
6.    Copia del verbale a cura del Presidente dovrà essere inviata entro 15 (quindici) giorni al Segretario Nazionale e al Presidente Nazionale.
7.    In caso di omissione nella trasmissione dei verbali si applica l’art. 24 del presente Statuto.

 

ART. 22

​1.    I componenti del Consiglio Provinciale che senza giustificato motivo non partecipino, nell’anno solare a due riunioni consecutive del Consiglio Provinciale, sono dichiarati decaduti dalla carica dal Presidente Provinciale.
2.    Qualora, per qualsiasi ragione, un componente eletto del Consiglio venga a mancare, a questi subentra il primo dei non eletti e qualora questo criterio non possa essere applicato subentra nella carica il più anziano di iscrizione.
3.    Qualora, per qualsiasi ragione, vengano a mancare i due terzi o più dei componenti del Consiglio, il Presidente Provinciale, il Consigliere più anziano in carica o almeno il 10 (dieci) per cento degli iscritti possono indire un’Assemblea Straordinaria.
4.    Nel caso di mancata convocazione dell’Assemblea entro 30 (trenta) giorni, i poteri consiliari vengono assunti dal Segretario Nazionale.

 

CAPO V
IL CONSIGLIO NAZIONALE

 

ART. 23

​1.    Il CONSIGLIO NAZIONALE è costituito presso la sede nazionale dell’Associazione ed è composto da:
o    IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
o    I PRESIDENTI PROVINCIALI
o    I PAST PRESIDENTS NAZIONALI
o    I PRESIDENTI ONORARI
o    I CONSIGLIERI ELETTI DAI CONSIGLI PROVINCIALI IN PROPORZIONE DÌ UN CONSIGLIERE OGNI 40 ISCRITTI.
1.    Il Consiglio Direttivo Nazionale, i Past President Nazionali e i Presidenti Onorari non hanno diritto di voto e non vengono computati ai fini del quorum richiesto per la valida costituzione dell’Assemblea.
2.    I Presidenti Provinciali, quali membri di diritto, in caso di indisponibilità, delegano la propria partecipazione al rispettivo Vice Presidente vicario o Segretario.
3.    La mancata partecipazione senza giustificato motivo al Consiglio Nazionale per due volte consecutive dei Presidenti Provinciali o dei loro delegati, comporta la automatica decadenza dell’assente ingiustificato dalla carica di Presidente Provinciale.
4.    Fatta eccezione per i casi esplicitamente previsti, non sono ammesse deleghe al Consiglio Nazionale.

 

ART. 24

​1.    Il Consiglio Nazionale, oltre a svolgere gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto:
a.    Approva il bilancio consuntivo e preventivo ed attua sotto la propria responsabilità i relativi adempimenti fiscali e amministrativi con espresso divieto di attribuzione o distribuzione agli associati, neanche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale;
b.    Il Consiglio Nazionale ha il potere di sfiduciare per gravi motivi gli Organi o i singoli componenti degli Organi della Associazione di nomina congressuale o di nomina dello stesso Consiglio Nazionale in una Assemblea nella quale siano presenti non meno dei 2/3 degli aventi diritto al voto e che delibererà con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti e con le stesse modalità e le medesime maggioranze provvederà alle nuove nomine;
c.    Nei casi previsti al punto b), per quanto possibile e compatibilmente con le previsioni statutarie, le funzioni del singolo componente mancante sino alla nuova nomina, da effettuarsi nei tempi tecnici più ridotti possibili, verranno assunte ad interim dal Presidente Nazionale o, su delega di questi, dal Vice Presidente Nazionale vicario;
d.    I nuovi eletti durano in carica sino alla successiva Assemblea Nazionale;
e.    Nei casi previsti ai punti b) g) e m), anche i componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto e il numero dei componenti presenti viene computato per il computo delle maggioranze fissate al comma b) del presente articolo;
f.    Nel caso in cui la sfiducia riguardi la persona del Presidente Nazionale o nel caso in cui lo stesso venga a mancare per qualsiasi motivo non è nei poteri del Consiglio Nazionale provvedere alla nomina del successore, ad eccezione di quanto disposto al punto g) del presente articolo in caso di dimissioni. La carica è assunta dal Vice Presidente Nazionale vicario per l’ordinaria amministrazione, il quale dovrà provvedere alla immediata convocazione dell’Assemblea Nazionale da tenersi nei 120 (centoventi) giorni successivi;
g.    Solo nel caso in cui la carica di Presidente Nazionale rimanga vacante per dimissioni sarà in facoltà del Consiglio Nazionale, sempre con le maggioranze di cui al punto b), decidere se indire una nuova Assemblea Nazionale o provvedere in via straordinaria alla elezione del nuovo Presidente Nazionale con le modalità di cui ai commi b) ed e) del presente articolo;
h.    Nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
i.    Applica gli indirizzi programmatici, politici e strategici fissati dall’Assemblea Nazionale e vigila sulla realizzazione degli stessi da parte degli altri organi federativi e propone ulteriori indirizzi strategici, politici e programmatici che dovessero risultare attuali, opportuni ed utili in base alla evoluzione delle necessità della Associazione;
j.    Ha il potere di convocare per chiarimenti il Consiglio Direttivo in persona del Presidente o suo Delegato;
k.    Ha facoltà di cooptare un massimo di 10 (dieci) membri onorari, senza diritto di voto, scelti tra iscritti e non iscritti alla AIR che siano ritenuti particolarmente meritevoli per quanto fatto a favore della Associazione, su proposta di un componente il Consiglio nazionale. Sul punto decide a maggioranza dei suoi componenti;
l.    Approva eventuali regolamenti di attuazione dello Statuto predisposti dal Consiglio Direttivo che dovessero essere ritenuti necessari per la migliore operatività dell’Associazione;
m.    Ferma restando la competenza dell’Assemblea Nazionale, anche il Consiglio Nazionale su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti, potrà deliberare eventuali modifiche statutarie con le maggioranze previste dal comma b) del presente articolo (i 2/3 degli aventi diritto al voto e voto favorevole dei 2/3 dei presenti). Le modifiche eventualmente approvate perché entrino in vigore dovranno essere riapprovate dal Consiglio Nazionale in seconda lettura con le medesime maggioranze richieste per la prima approvazione ma non prima che siano decorsi almeno due mesi dalla prima votazione. Limitatamente alle delibere di cui al presente comma per garantire la più ampia rappresentatività il voto di ogni Presidente Provinciale dovrà essere ponderato in proporzione al numero degli iscritti al Collegio Provinciale di appartenenza, conteggiati in base agli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative al 31 marzo dell'anno in corso.
n.    Su proposta del Consiglio Direttivo designa i propri rappresentanti presso commissioni e organizzazioni nazionali e internazionali;
o.    Dà parere sui progetti di legge e sui regolamenti che riguardano le finalità della Associazione;
p.    Dà parere sulle iniziative dei singoli Collegi Provinciali con la finalità di estendere e uniformare l’operato territoriale a livello nazionale;
q.    Dà parere sulle adesioni di cui all’art. 1, comma 2;
r.    Determina, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota associativa da corrispondersi annualmente da parte degli iscritti. Determina altresì la parte di quota associativa da stornare ai Collegi Provinciali;
s.    Verifica e attua gli indirizzi generali stabiliti dall’Assemblea Nazionale;
t.    Decide, ai sensi dell’art. 4, sull’ammissione dei Soci Onorari;
u.    Esercita, ove ciò si renda necessario, i poteri di straordinaria amministrazione della Associazione.
 

ART. 25

​1.    Il Consiglio Nazionale ha altresì potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Collegi Provinciali, del Consiglio Direttivo Nazionale e degli associati componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri nonché nei confronti di tutti gli associati che svolgano incarichi in organismi, enti, associazioni e fondazioni, società nelle quali la Associazione abbia interessi e partecipazioni e secondo la gravità delle violazioni accertate ammonisce, censura, sospende, per un periodo determinato e comunque non superiore a gg. 120 (centoventi), ed espelle.
2.    Il Consiglio Nazionale dovrà provvedere senza ritardo a dare inizio all’azione disciplinare nel termine di 90 (novanta) giorni dalla conoscenza del fatto addebitabile all’associato. L’azione disciplinare diverrà improcedibile decorso un anno dalla conoscenza del fatto senza che sia stata iniziata l’inchiesta disciplinare (art. 5 comma 3). Al procedimento disciplinare si applica quanto previsto all’art. 5.
3.    Avverso il provvedimento disciplinare del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri al quale si applica la procedura prevista dall’art. 5.
4.    Nel caso in cui il provvedimento disciplinare riguardi uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, salva la facoltà di sfiducia del Consiglio Nazionale, nel Collegio in sede di reclamo siederà e giudicherà integrato dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale con diritto di voto.

 

ART. 26

​1.    Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta l’anno, con le stesse modalità previste dall’art .13;
2.    Il Presidente Nazionale deve altresì convocare il Consiglio Nazionale quando ciò gli sia richiesto da almeno un terzo dei componenti aventi diritto di voto;
3.    Il Presidente Nazionale stabilisce l’ordine del giorno fissando gli argomenti su cui deliberare tenendo conto delle eventuali indicazioni pervenutegli dal Consiglio Nazionale stesso, dal Consiglio Direttivo. Nell’ordine del giorno saranno indicati luogo, data e ora della riunione;
4.    Il Consiglio Nazionale sarà presieduto da un Presidente dell’Assemblea nominato nel corso del primo Consiglio Nazionale tenuto dopo l’Assemblea Nazionale durante il quale si provvederà alla nomina anche di un Vice-Presidente;
5.    Il Presidente e il Vice-Presidente di cui al comma precedente hanno il compito di coordinare e dirigere i lavori dell’Assemblea, durano in carica un anno, sono rieleggibili e hanno diritto di voto;
6.    Il Segretario Nazionale ha la funzione di Segretario dell’Assemblea, ne redige il verbale sotto la direzione del Presidente dell’Assemblea. In caso di impedimento o assenza di quest’ultimo l’assemblea può incaricare allo scopo un facente funzione.  
7.    Il verbale è sottoscritto dal Segretario Nazionale e dal Presidente dell’Assemblea. Per la stesura del verbale ci si dovrà avvalere di un sistema di registrazione. La conservazione dei file dovrà avvenire a cura del Segretario Nazionale fino 120 (centoventi) giorni dall’invio del verbale ai consiglieri, ovvero fino al successivo Consiglio Nazionale. Il verbale viene redatto in forma sintetica e pertanto non contiene argomenti ripetitivi o discussioni interlocutorie. In caso di integrazioni, rettifiche e/o contestazioni si potrà confrontare il testo del verbale con la registrazione. 
8.    Il Consiglio Nazionale deve essere convocato in via ordinaria in Roma ma, su decisione del Consiglio Direttivo, potrà essere convocato in via straordinaria in qualsiasi altra località del territorio nazionale;
9.    Per la validità delle adunanze del Consiglio Nazionale occorre la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza;
10.    Il voto del Presidente del Consiglio Nazionale o di chi ne faccia le veci non è preminente in caso di parità;
11.    Le decisioni del Consiglio Nazionale sono notificate a cura del Segretario Nazionale a tutti i componenti e agli interessati dalle stesse entro 60 (sessanta) giorni dalla riunione.

 

CAPO VI
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

 

ART. 27


1.    Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da:
o    Presidente Nazionale
o    Vice Presidente Nazionale vicario
o    Segretario Nazionale
o    Tesoriere Nazionale
o    Past President Nazionale (tranne che sia stato sfiduciato dal Consiglio Nazionale)
o    Cinque Consiglieri
2.    Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale il quale provvede alla sua convocazione, stabilendo l’ordine del giorno e fissando gli argomenti su cui deliberare, luogo, data e ora della riunione; in caso di assenza del Presidente Nazionale il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente Nazionale vicario e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal più anziano in età dei presenti.
3.    Il Segretario Nazionale ha la funzione di Segretario del Consiglio, ne redige il verbale sotto la direzione del Presidente eventualmente anche avvalendosi di collaboratori o personale di segreteria con l’autorizzazione della Presidenza Nazionale. Per la stesura del verbale ci si dovrà avvalere di un sistema di registrazione. La conservazione dei file dovrà avvenire a cura del Segretario Nazionale fino 90 (novanta) giorni dall’invio del verbale ai consiglieri, ovvero fino al successivo Consiglio Direttivo Nazionale. Il verbale viene redatto in forma sintetica e pertanto non contiene argomenti ripetitivi o discussioni interlocutorie. In caso di integrazioni, rettifiche e/o contestazioni si potrà confrontare il testo del verbale con la registrazione.
4.    Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente riunito quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;
5.    Il voto del Presidente prevale in caso di parità.
6.    Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce con le stesse modalità previste dall’art .13. In casi di particolare urgenza il Consiglio Direttivo Nazionale può essere convocato anche con soli tre giorni solari di preavviso e, su richiesta del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri, può tenersi in teleconferenza o in videoconferenza purché la sede centrale della teleconferenza o della videoconferenza sia dove sono presenti il Presidente Nazionale o il Vice Presidente Nazionale vicario e il Segretario Nazionale. Il Presidente di cui al punto 2) del presente articolo dà atto a verbale delle presenze dei consiglieri alla riunione in teleconferenza o in videoconferenza.


ART. 28


1.    IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE:
a.    Dirige l’Associazione e sovrintende agli interessi materiali e morali dell’AIR.
b.    Predispone il bilancio preventivo con indicazione specifica dei budget di spesa complessivi assegnati ai singoli settori e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale;
c.    Realizza gli indirizzi programmatici, politici, strategici in base a quanto deliberato dall’Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
d.    Fissa le priorità degli obbiettivi da raggiungere;
e.    Conferisce delega agli stessi Consiglieri o ad altri associati nei settori cultura e formazione, turistico, estero, comunicazione, editoria e informatica, tesseramento;
f.    Predispone i budget particolareggiati di spesa nell’ambito dei singoli settori da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Nazionale;
g.    Delibera su tutta l’amministrazione ordinaria e straordinaria;
h.    Decide le azioni giudiziarie attive e passive;
i.    Delibera l’assunzione e la cessazione del rapporto di eventuali dipendenti ivi compresi quelli delle sedi decentrate dell’Associazione e verifica le modalità contrattuali ed economiche degli eventuali consulenti esterni.
j.    Ha una competenza residuale su tutto ciò che non sia di competenza del Consiglio Nazionale e di qualsiasi altro Organo dell’Associazione.
k.    Propone le modifiche statutarie che dovessero essere ritenute necessarie per la migliore operatività dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale.
l.    Predispone eventuali regolamenti di attuazione dello Statuto che dovessero essere ritenuti necessari per la migliore operatività dell’Associazione, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Nazionale.


CAPO VII
LA PRESIDENZA NAZIONALE

 

ART. 29


1.    La Presidenza Nazionale si articola nelle seguenti cariche:
o    PRESIDENTE NAZIONALE
o    VICE PRESIDENTE NAZIONALE VICARIO
o    PRESIDENTI ONORARI
o    PAST PRESIDENT
2.    Il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Nazionale Vicario sono eletti dall’Assemblea Nazionale, salvo quanto previsto dall’art. 24 ed hanno funzioni consultive e di rappresentanza, durano in carica fino alla successiva Assemblea Nazionale, e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi completi nella medesima carica. Il Presidente Nazionale che abbia ricoperto la carica per due mandati consecutivi completi non potrà, ma solo per il mandato immediatamente successivo, essere ricandidato a ricoprire alcuna carica statutaria competendogli esclusivamente quella di Past President, componente di diritto del Consiglio Direttivo.
3.    I Presidenti Onorari sono nominati dall’Assemblea Nazionale per acclamazione e possono essere riconfermati e possono partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
4.    Il Presidente Nazionale uscente assume in modo automatico la carica di Past President.
5.    Il Past President alla scadenza del suo incarico assume automaticamente la carica di Presidente Onorario.
6.    Il Consiglio Nazionale può nominare due Presidenti Onorari.
7.    I Presidenti Onorari potranno presiedere commissioni di studio e di lavoro e ricoprire incarichi di fiducia su mandato del Presidente Nazionale.


ART. 30


1.    Il Presidente Nazionale, salvo quanto previsto dall’art. 24, è eletto dall’Assemblea Nazionale tra gli iscritti all’Associazione e oltre a svolgere gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto:
a.    Ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nominando avvocati e procuratori alle liti;
b.    Assume la relativa responsabilità di carattere legale, tecnico, politico ed amministrativo;
c.    Attua, per quanto di sua competenza, le delibere assembleari e le scelte del Consiglio Nazionale salvaguardando il perseguimento degli indirizzi politici e strategici della Associazione;
d.    Può formulare scelte e programmi da sottoporre all’approvazione degli organi decisionali della Associazione anche sulla base di indicazioni rivenienti da altri organismi associativi;
e.    Instaura e cura i rapporti con organismi esterni, istituzionali, politici e/o amministrativi, e/o sindacali nonché con qualunque altra organizzazione la cui attività sia di utilità per il perseguimento degli scopi associativi e promuove iniziative e programmi legislativi a tutela e difesa della categoria nel rispetto degli indirizzi dell’Assemblea Nazionale e/o del Consiglio Nazionale;
f.    Nell’ambito dei propri poteri, verifica l’attività dei componenti del Consiglio Direttivo e relaziona gli Organi associativi, con potere di proporre motivata sfiducia del singolo componente al Consiglio Nazionale;
g.    Organizza l’ufficio studi e l’ufficio stampa che potrà gestire anche con consulenti esterni e coadiutori scelti tra gli associati;
h.    Sotto la propria responsabilità può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione;
i.    È competente per tutto quanto non sia di specifica attribuzione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo;
j.    Pone in esecuzione tutte le delibere del Consiglio Direttivo che non attengano ad attribuzioni, competenze ed obblighi specifici dei singoli componenti del Consiglio Direttivo medesimo;
k.    Il Vice Presidente Nazionale Vicario sostituisce il Presidente Nazionale in tutti i casi in cui questi lo deleghi; ove, per qualsiasi ragione, il Presidente Nazionale non possa svolgere le proprie funzioni per grave impedimento o qualora il Presidente Nazionale venga a mancare ne assume le funzioni fino a nomina del nuovo Presidente Nazionale; in questo caso un nuovo Vice Presidente Nazionale Vicario viene nominato dal Consiglio Nazionale convocato entro 45 (quarantacinque) giorni con le stesse modalità previste dall’art. 13 con delibera da assumersi con le stesse modalità previste dall’art. 24 del presente Statuto.


CAPO VIII
IL SEGRETARIO NAZIONALE


ART. 31


1.    Il Segretario Nazionale è eletto in via ordinaria in sede di Assemblea Nazionale, salvo quanto previsto all’art. 24, e oltre a svolgere gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto:
a.    Coordina e controlla che a livello locale siano attuate le disposizioni statutarie, del Consiglio Direttivo e del Consiglio Nazionale e in caso di gravi inadempienze e per attività lesive degli interessi e dell’immagine dell’Associazione potrà proporre al Consiglio Nazionale il commissariamento dei Consigli Provinciali nonché la decadenza dei Presidenti dei Consigli Provinciali al Consiglio Nazionale;
b.    Predispone, aggiorna e cura i database degli iscritti, suddivisi per provincia e regione, che mette a disposizione del Tesoriere Nazionale e del Presidente Nazionale, ovvero del Vice Presidente Nazionale Vicario.
c.    Attua, per quanto di sua competenza, le decisioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo e ne dà comunicazione;
d.    Cura l’organizzazione interna delle sedi dell’Associazione, nonché la gestione operativa del personale dipendente;
e.    Sovrintende al regolare funzionamento degli uffici sedi periferiche dell’Associazione.


CAPO IX
Il TESORIERE NAZIONALE


ART. 32


1.    Il Tesoriere Nazionale è eletto in via ordinaria in sede di Assemblea Nazionale, salvo quanto previsto all’art. 24, oltre a svolgere gli altri compiti eventualmente attribuitigli dal presente Statuto:
a.    Cura la gestione economica dell’Associazione vigilando sui ricavi e sulle spese;
b.    Apre, chiude e opera sui conti bancari congiuntamente al Presidente Nazionale;
c.    Fornisce al Consiglio Direttivo informazioni dettagliate sulla consistenza di cassa, sulle previsioni di spese e di incasso;
d.    Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo in forma analitica sotto la diretta responsabilità del Presidente Nazionale;
e.    Cura le modalità del tesseramento nonché la riscossione delle quote associative e procede alla compilazione degli elenchi regionali, che mette a disposizione della Segreteria Nazionale;
f.    Provvede al versamento dei ristorni delle quote spettanti ai Collegi Provinciali;
g.    Ha potere di firma di atti di amministrazione congiuntamente al Presidente Nazionale o ad un suo delegato nominato all’interno del Consiglio Direttivo;
h.    Potrà essere riconosciuto al Tesoriere Nazionale un potere di firma disgiunto che sarà regolamentato secondo modalità e termini decisi dal Consiglio Direttivo.


CAPO X
L’ASSEMBLEA NAZIONALE


ART. 33


1.    L’Assemblea Nazionale è l’organo supremo dell’Associazione. Ad esso spettano l’elaborazione della linea economica e organizzativa della Associazione stessa, nonché delle modifiche allo Statuto, la nomina del Presidente Nazionale, del Vice Presidente Nazionale Vicario, del Segretario Nazionale, del Tesoriere Nazionale e dei Consiglieri e la decisione, da assumere ai sensi dell’art. 42, circa lo scioglimento dell’Associazione.


ART. 34


1.    L’Assemblea Nazionale è aperta a tutti gli iscritti, e viene convocata in via ordinaria una volta ogni 3 (tre) anni, entro il 30 (trenta) ottobre e, in via straordinaria si riunirà entro 120 (centoventi) giorni dalla data della richiesta di convocazione o allorché si verifichi quanto previsto all’art. 24 lett. g).
2.    La richiesta di convocazione straordinaria potrà essere fatta dai 2/3 dei Consiglieri Nazionali aventi diritto al voto e dovrà essere accompagnata da una relazione motivata sulla opportunità della convocazione, sulla quale è escluso ogni sindacato di merito.
3.    La convocazione dell’Assemblea Nazionale avviene, a cura del Presidente Nazionale, a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo equivalente, indirizzata ai Presidenti Provinciali almeno 120 (centoventi) giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale.
4.    Nell’ipotesi di convocazione di un’Assemblea Nazionale straordinaria il Consiglio Nazionale stabilirà modalità e termini di convocazione anche in deroga a quelli previsti per la convocazione dell’Assemblea Nazionale ordinaria.
5.    La convocazione dell’Assemblea Nazionale deve contenere: l’ordine del giorno, nonché l’indicazione del luogo, giorno, ora della riunione. Una seconda convocazione, di identico contenuto a quello della convocazione di cui al precedente comma, deve essere inviata, sempre a cura del Presidente Nazionale, con le stesse modalità di cui al comma 3, ai Delegati effettivi e supplenti dei Collegi Provinciali e ai Consiglieri Nazionali aventi diritto al voto almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilità per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale. Il luogo e la data dell’Assemblea Nazionale vengono deliberati dal Consiglio Nazionale. L’organizzazione dei lavori dell’Assemblea Nazionale e più in generale l’ordine delle relazioni congressuali, vengono approvati dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso il Consiglio Nazionale potrà deliberare la regolamentazione dei lavori congressuali entro 120 (centoventi) giorni prima della data prevista dell’Assemblea Nazionale.
6.    Ogni associato ha diritto di partecipare all’Assemblea Nazionale, di prendere parola, ma non ha diritto di voto.


ART. 35


1.    All’Assemblea Nazionale hanno diritto di voto:
a.    I componenti di diritto del Consiglio Nazionale uscente;
b.    I Delegati dei Collegi Provinciali nominati ai sensi dell’art. 20.
2.    Per l’esercizio del diritto di voto, agli effetti congressuali, occorre essere in regola con il versamento delle quote associative.
3.    L’Assemblea Nazionale è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
4.    Le modifiche allo Statuto devono essere approvate con la presenza di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
5.    Per lo scioglimento della Associazione occorre la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti.
6.    All’atto dell’insediamento dell’Assemblea Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, sono nominati, a maggioranza degli aventi diritto al voto:
o    Il Presidente dell’Assemblea Nazionale;
o    Il Segretario dell’Assemblea Nazionale, che ha il compito di redigere il verbale;
o    La Commissione Elettorale composta da un Presidente e da 4 (quattro) Scrutatori.
7.    L’Assemblea Nazionale elegge i Presidenti Onorari per acclamazione.


ART. 36


1.    Le elezioni avvengono nel modo seguente:
a)    Per una data risalente ad almeno 120 (centoventi) giorni prima dell’Assemblea Nazionale, il Presidente Nazionale, con le stesse modalità previste all’art. 13 convoca il Consiglio Nazionale per accogliere le modifiche statutarie, i programmi politici, documenti programmatici e gestionali presentati dai Consigli Regionali, dai Consigli Provinciali e dai singoli associati. Trascorso tale termine, non sarà più possibile presentare modifiche statutarie, programmi politici e documenti programmatici e gestionali;
b)    Per una data risalente ad almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell’Assemblea Nazionale, dovranno essere presentate presso la sede nazionale AIR, le candidature alle cariche elettive, in forma scritta complete delle generalità dei candidati e con la specificazione della carica alla quale ci si intende candidare;
c)    Tutte le cariche elettive dell’Assemblea Nazionale, e più precisamente: - Presidente Nazionale - Vice Presidente Nazionale vicario - Segretario Nazionale - Tesoriere Nazionale potranno essere ricoperte per non più di due incarichi consecutivi completi nel medesimo ruolo;
d)    Le elezioni si svolgono nel modo seguente: Il Presidente Nazionale uscente tiene la propria relazione; La Commissione Elettorale, eletta ai sensi dell’art. 35 verifica la regolarità delle candidature, escludendo inappellabilmente coloro i quali non risultino eleggibili; oltre alla durata dell’iscrizione alla Associazione, lì dove prevista, sono motivi di non eleggibilità il non essere in regola con il versamento delle quote associative e gli altri motivi ostativi previsti dal presente Statuto; La Commissione Elettorale compila quindi la lista dei candidati, ciascun candidato può poi prendere la parola nell’aula dell’Assemblea Nazionale a sostegno della propria candidatura. Si procede quindi a scrutinio segreto con schede di colore diverso per le singole cariche per un totale di schede pari al numero delle cariche da eleggere con specifica intestazione del votante individuato come Consigliere Nazionale e/o Delegato. Ai Consiglieri Nazionali votanti sono consegnate una scheda per tipo per il totale delle cariche da eleggere, ognuna valevole per un voto. Ai Delegati votanti sono consegnate una scheda per tipo per il totale delle cariche da eleggere, ognuna valevole tanti voti pari al numero degli associati che il Delegato rappresenta. La Commissione Elettorale provvede allo spoglio delle schede. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale abbia disposto che la votazione avvenga con sistemi informatici ed elettronici si procederà secondo il sistema prescelto, sempre fatto salvo il principio della segretezza del voto. Successivamente, il Presidente dell’Assemblea Nazionale procede alla proclamazione di coloro che, avendo ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno essere stati eletti. A parità di voti, per qualsiasi carica, prevarrà e risulterà eletto il candidato che vanta maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione.


CAPO XI
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI


ART. 37


1.    Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 (tre) membri effettivi più 3 (tre) supplenti. Dei tre effettivi, due sono associati che non ricoprano cariche statutarie, e un membro esterno all’Associazione che sia avvocato patrocinante in Cassazione o un magistrato. Dei tre supplenti due saranno associati e l’altro esperto in materia giuridica con la stessa qualifica richiesta per il componente effettivo. Potranno essere eletti alla carica di Probiviro gli associati che abbiano maturato un’anzianità d’iscrizione all’Associazione non inferiore a tre anni. Il Collegio è eletto dal Consiglio Nazionale. Dura in carica fino alla nuova Assemblea Nazionale e è convocato, per la prima volta, entro gg. 30 (trenta) dalla sua elezione, dal Segretario Nazionale, con le stesse modalità previste dall’art. 13. I Probiviri sono rieleggibili senza limiti di mandato.
2.    Nella prima riunione dopo l’elezione, il Collegio nomina al suo interno il Presidente e il Segretario.
3.    Le adunanze successive, convocate dal Presidente, con le stesse modalità previste all’art. 13, sono valide solo con la presenza di tutti i componenti.
4.    Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5.    I componenti del Collegio hanno l’obbligo del segreto e sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dall’art. 51 del cod. proc. civ., nel qual caso saranno tenuti all’astensione nel giudicare la specifica controversia e in Collegio siederà il componente supplente.


ART. 38


1.    Il Collegio dei Probiviri:
a.    Giudica sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari emessi ai sensi degli articoli 5, 19 e 24 del presente Statuto. Si applica la procedura prevista dallo stesso art. 5 dello Statuto. Il procedimento potrà concludersi con la conferma della sanzione o con il proscioglimento.
b.    Decide le controversie tra associati.
c.    Decide le controversie tra associati e Associazione che non rientrino nei poteri disciplinari accordati ad altri organi previsti dal presente Statuto.
d.    Decide le controversie non di carattere disciplinare tra cariche associative, tra organi dell’Associazione e tra cariche associative e organi.
e.    I Probiviri giudicano secondo equità e le decisioni hanno natura di arbitrato irrituale e non sono impugnabili.
f.    Ha potere consultivo non vincolante nei procedimenti disciplinari che si svolgano innanzi a qualsiasi organo dell’Associazione.
g.    Ha potere consultivo vincolante sull’interpretazione delle norme statutarie.
h.    Verifica e fornisce pareri circa l’applicazione e interpretazione del Codice Deontologico.
i.    Il componente del Collegio che senza giustificato motivo non partecipi a due riunioni consecutive decadrà dalla carica.
j.    In caso di morte, rinunzia, decadenza di un componente, subentrano i supplenti, ciascuno per la propria veste e nella prima riunione del Consiglio Nazionale si procederà alle nomine necessarie per reintegrare il Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
k.    I Probiviri delle loro riunioni devono redigere processo verbale riportato in apposito registro e sono tenuti al segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.


CAPO XII
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


ART. 39


1.    Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Consiglio Nazionale;
2.    Il Collegio è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 3 (tre) supplenti: almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia;
3.    Il componente eletto più anziano convoca tempestivamente il Collegio dei Revisori che, insediatosi, nomina il Presidente e il Segretario; I Revisori dei Conti non possono essere sfiduciati e/o revocati se non per giusta causa e restano in carica 4 3 (anni) anni e comunque sino alle nuove nomine da effettuarsi nella prima riunione del Consiglio Nazionale successiva all’Assemblea Nazionale;
4.    Si riuniscono almeno ogni trimestre e il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive del Collegio decade dall’ufficio;
5.    In caso di morte, rinunzia, decadenza di un revisore subentrano i supplenti, in ordine di anzianità di iscrizione alla Associazione per quanto riguarda gli associati. Nella prima riunione del Consiglio Nazionale si procederà alle nomine necessarie per reintegrare il Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica;
6.    I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare la gestione amministrativa dell’Associazione e la contabilità tenuta dal Tesoriere Nazionale vigilando sull’osservanza della legge e dello Statuto ed accertando la regolare tenuta della contabilità; devono altresì accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa;
7.    Redigono la relazione al conto consuntivo da sottoporre al Consiglio Nazionale;
8.    I Revisori dei Conti devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio;
9.    Le deliberazioni dei Revisori devono essere prese a maggioranza assoluta e delle riunioni deve redigersi processo verbale. Il Revisore dei Conti dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso;
10.    I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale, in attuazione di apposito regolamento interno fissato dal Collegio stesso, assicurando la presenza di almeno un revisore a dette riunioni;
11.    I revisori possono operare anche individualmente compilando il verbale da trascrivere sempre nell’apposito libro.


CAPO XIII
PATRIMONIO E QUOTE ASSOCIATIVE


ART. 40


1.    Le entrate dell’Associazione provengono dalle quote associative e da eventuali contributi liberali, lasciti o donazioni di soggetti pubblici e privati. Il patrimonio dell’associazione è costituito dagli avanzi di gestione e dalle entrate, al netto delle spese sostenute. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2.    Le quote associative non sono trasferibili inter vivos né mortis causa. Esse non sono rivalutabili né rimborsabili in caso di recesso o esclusione dall’Associazione e non attribuiscono ai titolari alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.


CAPO XIV
SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE


ART. 41


1.    L’Assemblea Nazionale che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina i liquidatori, ne stabilisce i poteri e approva le norme secondo le quali il fondo comune deve essere destinato, osservate le disposizioni di legge. Per lo scioglimento dell’Associazione occorre la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto e il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.
2.    In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


I.    Tutti i candidati a cariche associative locali o nazionali devono unitamente alla propria candidatura attestare sul proprio onore e sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’esercizio dell’attività di agente immobiliare e si impegnano a garantire rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi;
II.    Tutte le elezioni a qualsiasi carica associativa locale o nazionale si svolgono a scrutinio segreto;
III.    Ogni incarico associativo è svolto dagli associati gratuitamente salvo quanto disposto all’art. 8 del presente Statuto;
IV.    Tutti gli associati hanno l’obbligo di astenersi allorché l’organo di cui eventualmente facciano parte debba deliberare su questioni riguardanti la propria persona e non verranno conteggiati ai fini della valutazione delle maggioranze prescritte;
V.    Ogni Organo dell’Associazione potrà al proprio interno nominare commissioni anche a fini disciplinari, gruppi di studio, stabilire regolamenti e mansionari interni, il tutto non in contrasto con le norme fissate dal presente Statuto e sempre senza alcun onere aggiuntivo per la Associazione e nel rispetto dei principi fondanti della AIR e posti a base del presente Statuto;
VI.    Il Consiglio Nazionale è delegato a porre in atto tutti gli aggiustamenti formali dello Statuto, derivanti dalle modifiche statutarie approvate, senza che questo costituisca motivo di variazione sostanziale delle norme dello Statuto così come modificate con verbale notarile; è altresì delegato a deliberare gli eventuali regolamenti dell’Associazione e di esecuzione dello Statuto (art. 24);
VII.    Tutte le convocazioni in qualunque occasione ad assemblee, riunioni, comitati e per qualsivoglia organo collegiale, nel rispetto dei termini previsti, potranno essere effettuate a mezzo fax, e-mail, o qualunque altro mezzo sempre che sia idoneo a dimostrare la ricezione della comunicazione da parte del destinatario;
VIII.    Il presente Statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione;
IX.    Per quanto riguarda eventuali cariche statutarie non previste dal precedente Statuto, solo in occasione dell’Assemblea Nazionale che approva il nuovo Statuto le candidature alle suddette cariche saranno accettate nei tempi e nei modi fissati dalla Commissione Elettorale;
X.    Le candidature per le cariche soppresse saranno ritenute poste nel nulla.
XI.    La prima Assemblea Nazionale, tenuta dopo la costituzione dell’Associazione sarà composta dai Soci Fondatori e sarà auto convocata dagli stessi.

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